Economia

E’ ufficiale pubblicato il “Decreto Aiuti Bis” chi sono i beneficiari…

L. N. 91/2022 pubblicata la Legge di conversione del D.L. N. 50/2022 (c.d. “Decreto Aiuti”) È stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 164 del 15 luglio 2022, la Legge 15 luglio 2022, n. 91, recate “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina”.

L’articolato definitivo del decreto-legge, convertito in legge è suddiviso nei seguenti due Titoli con i relativi
Capi, per complessivi 89 articoli: ▪ Titolo I Disposizioni in materia di energia e imprese. ▪ Capo I Misure in materia d’energia (artt. 1 – 14-bis). ▪ Capo II Misure a sostegno della liquidità delle imprese (artt. 15 – 20-ter). ▪ Capo III Misure per la ripresa economica, la produttività delle imprese e l’attrazione degli investimenti (artt. 21 – 30-bis).

▪ Titolo II – Misure in materia di politiche sociali, di accoglienza e finanziarie. ▪ Capo I Misure in materia di lavoro, pensioni e servizi ai cittadini e sport (artt. 31 – 39-bis). ▪ Capo II Misure in favore degli enti territoriali (artt. 40 – 43). ▪ Capo III Disposizioni in relazione alla crisi ucraina (artt. 44 – 48-ter) ▪ Capo IV Disposizioni in materia di spesa pubblica e altre misure urgenti (artt. 49 – 54). ▪ Capo V Disposizioni transitorie, finali e finanziarie (artt. 55 59). In data 18 luglio è stata pubblicata, dalla Fondazione EIFEL in collaborazione con l’ANCI, la nota di lettura del D.L. n. 50/2022, convertito dalla L. n. 91/2022, che riporta i contenuti delle norme più importanti per i Comuni e le Città metropolitane come integrate dall’esame parlamentare.

Rateizzazioni semplificate: Il Dl Aiuti ha introdotto alcune novità in tema di dilazione di pagamento delle somme iscritte a ruolo per consentire a imprese, professionisti e altri contribuenti di sopperire a esigenze di liquidità anche temporanee. In particolare, per le richieste di rateizzazione presentate dal 16 luglio 2022, viene elevata da 60.000 a 120.000 euro la soglia, per ogni singola cartella, per ottenere la dilazione con modalità semplificata senza dover documentare la temporanea situazione di difficoltà economica.

ATTENZIONE! Concorre a determinare la soglia di 120.000 euro esclusivamente la somma degli importi residui delle sole cartelle/avvisi presenti nell’istanza di rateizzazione. Invece, nel caso in cui le somme iscritte a ruolo, comprese in ciascuna richiesta, siano di importo superiore a 120.000 euro, la dilazione può essere concessa se il contribuente documenta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà. L’Agenzia Entrate Riscossione sul proprio sito internet ha reso disponibili il modello per la richiesta di rateizzazione semplificata.

Decadenza rateazione: Il DL Aiuti interviene anche sul numero di rate che determinano la decadenza dal beneficio della rateazione. In particolare, per le richieste di rateizzazione presentate dal 16 luglio 2022, la decadenza dai piani di rateizzazione accordati viene determinata a seguito del mancato pagamento di 8 rate, anche non consecutive, invece delle 5 precedentemente previste. In caso di decadenza il beneficio non potrà essere nuovamente dilazionato.

Tuttavia, la decadenza dalla rateizzazione di uno o più carichi non preclude la possibilità di chiedere la dilazione del pagamento per altre cartelle/avvisi diversi da quelli per i quali è intervenuta la decadenza. Per effetto delle varie disposizioni normative intervenute durante il periodo di sospensione dell’attività di riscossione dovuta all’emergenza sanitaria, sono tuttora vigenti termini di decadenza differenti in base alla data in cui è stata presentata la richiesta di rateizzazione. Rateizzazione Decadenza dal beneficio. In corso all’8.03.2020 18 rate, 9.03.2020 al 31.12.2021 10 rate 1.01.2022 – 15.07.2022 5 rate Dal 16.07.2022 8 rate

Compensazione crediti: Inoltre, il Dl Aiuti ha stabilito che i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche possono essere compensati con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo. Quanto detto si applica alle somme contenute nei carichi affidati all’Agente della riscossione successivamente al 30 settembre 2013 e, in ogni caso, entro il 31 dicembre del secondo anno antecedente a quello in cui è richiesta la compensazione.

Bonus carburante: istruzioni dall’agenzia delle entrate Al fine di contenere gli impatti economici dovuti all’aumento del prezzo dei carburanti, l’articolo 2 del decreto legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, prevede, soltanto per il periodo d’imposta 2022, la possibilità per i datori di lavoro privati di erogare ai propri lavoratori dipendenti buoni benzina, o titoli analoghi, per un ammontare massimo di euro 200 per lavoratore.

Con la circolare n. 27/E del 14 luglio 2022, firmata dal direttore dell’Agenzia delle Entrate, sono arrivate le istruzioni per i datori di lavoro del settore privato che intendono erogare ai propri dipendenti questi buoni benzina. La circolare, in particolare, specifica quali sono i datori di lavoro e i lavoratori interessati dal beneficio, le modalità di erogazione e le regole da seguire nel caso in cui siano riconosciuti come premio di risultato. I buoni benzina in esame: a) sono erogazioni corrisposte dai datori di lavoro privati ai propri lavoratori dipendenti per i rifornimenti di carburante per l’autotrazione (come benzina, gasolio, GPL e metano); b) possono essere erogati solo nel 2022 e fino a un massimo di 200 euro per lavoratore, c) non sono tassati in capo ai dipendenti e sono integralmente deducibili dal reddito d’impresa.

Il riferimento specifico ai “datori di lavoro privati” è da intendersi riferito ai datori di lavoro che operano nel “settore privato”. Di conseguenza sono escluse dal settore privato e dall’agevolazione le amministrazioni pubbliche (amministrazioni dello Stato; istituzioni universitarie; Camere di Commercio, ecc.). Viceversa, rientrano tra i possibili fruitori dell’agevolazione i dipendenti degli enti pubblici economici, i quali sono assimilati ai dipendenti di datori di lavoro privato.

Rientrano, altresì, nell’ambito di applicazione della norma, tra gli altri, anche i soggetti che non svolgono un’attività commerciale e i lavoratori autonomi, laddove dispongano di propri lavoratori dipendenti. Il valore erogabile, nell’importo massimo di 200 euro, dovrà riguardare esclusivamente buoni per il rifornimento di carburante per autotrazione, quali: benzina; gasolio; GPL e metano. Anche al fine di non creare ingiustificate disparità di trattamento fra differenti tipologie di veicoli, rientra nell’ambito di applicazione del bonus carburante anche l’erogazione di buoni o titoli analoghi per la ricarica di veicoli elettrici. La distribuzione dei voucher, da parte del datore di lavoro, dovrà essere effettuata entro e non oltre il 12 gennaio 2023, in applicazione del principio di cassa allargato.

Redazione

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