Inps, Bonus 200 euro Ottobre: ecco a chi spetta

Inps, Bonus 200 euro Ottobre: ecco a chi spetta

27 Ottobre 2022 Off Di Redazione

In questo mese di ottobre è previsto il pagamento da parte di Inps del bonus 200 euro in favore di una serie di categorie, tra cui figurano anche i percettori di NASpI e DIS-COLL, per i quali non è necessario inviare alcuna domanda all’Istituto.

Nel mese di ottobre tra i pagamenti Inps vi è anche il bonus 200 euro, a beneficio di coloro che nel corso del 2022 percepiscono l’indennità di disoccupazione agricola di competenza dell’anno precedente. L’erogazione del bonus avviene direttamente dall’Inps, d’ufficio, senza necessità di inoltrare alcuna domanda all’Istituto.

La Circolare Inps numero 73/2022 ha affermato chiaramente che per i titolari di NASpI e DIS-COLL, i beneficiari di disoccupazione agricola 2021 e delle indennità COVID-19 2021 il “pagamento avverrà nel mese di ottobre 2022, successivamente all’invio delle denunce Uniemens dei datori di lavoro contenenti la compensazione” dei bonus 200 euro anticipati in busta paga, prevista “per il mese di settembre 2022”.

Altra categoria destinataria, ad ottobre, del bonus 200 euro è quella di coloro che hanno ricevuto una delle indennità riconosciute nel corso dell’emergenza pandemica di conseguenza il bonus 200 euro ad ottobre verrà erogato alle seguenti categorie: i lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione dei settori turismo e degli stabilimenti termali; i lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali; i lavoratori intermittenti; i lavoratori autonomi occasionali; i lavoratori incaricati alle vendite a domicilio; i lavoratori dipendenti a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali; i lavoratori dello spettacolo.

Come chiarito dall’Inps nella Circolare del 24 giugno 2022 numero 73 per la fruizione del bonus 200 euro “non deve essere presentata alcuna domanda ma lo stesso è erogato d’ufficio dall’Istituto con le medesime modalità di pagamento delle suddette indennità COVID-19 già riconosciute”.