Domanda Naspi 2023: quando presentare la domanda
7 Luglio 2023L’anno scolastico è terminato e con essa molti docenti e personale ATA hanno chiuso i loro contratti al 30 giugno. Ecco allora che è tempo di chiedere la NASPI 2023 all’INPS. Ma quando conviene presentare domanda? Ecco tutte le risposte a questo dubbio.
La scuola è terminata da qualche giorno e circa 200 mila precari della scuola hanno chiuso il loro contratto di lavoro.
Naspi 2023, entro quando conviene presentare la domanda all’INPS? Ecco sciolto il dubbio
Tanti i contratti chiusi il 30 giugno 2023, soprattutto in riferimento al comparto scuola. Si tratta di personale impiegato come docente o come ATA nei vari settori scolastici.
A loro alla scadenza del contratto, viene data la possibilità di fare domanda di disoccupazione NASPI nel rispetto di determinati requisiti e limiti.
L’indennità di disoccupazione ha subito nel corso degli anni alcune modifiche ed aggiustamenti, l’ultimo in ordine cronologico è sparito il requisito delle 30 giorni di lavoro negli ultimi 12 mesi che precedono la risoluzione involontaria del contratto.
La domanda va presentata soltanto se in possesso di determinati requisiti.
Il primo è di essere in stato di disoccupazione e che il lavoro sia stato perso in maniera involontaria.
Inoltre sul portale nazionale delle politiche del lavoro, va indicata la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il CPI (DID).
Altro requisiti è relativo alla contribuzione, per fare domanda è necessario possedere almeno 13 settimane di contribuzione negli ultimi 4 anni antecedenti al periodo di disoccupazione.
Con questi requisiti la Naspi può essere richiesta dal personale docente e ATA che hanno chiuso il contratto al 30 giugno, o che lo chiuderanno al 31 agosto. Va ricordato che anche coloro che hanno avuto una supplenza breve rispettando i requisiti possono richiedere la Naspi.
Ma quando conviene presentare domanda?
La richiesta «viene effettuata a decorrere dall’ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, ma solo se la domanda viene presentata entro i primi 8 giorni di disoccupazione».
Nella maggioranza dei casi dunque la NASPI decorre a partire dall’ottavo giorno dalla perdita del lavoro. Ma esistono casi in cui la Naspi non può essere chiesta.
Durante questo periodo previsto dall’articolo 6, comma 2, della legge 22 del 2015 è possibile trovare un nuovo lavoro, anche a tempo determinato. In questo caso non si ha diritto alla Naspi e si perde la possibilità di richiederla.
La domanda può essere presentata direttamente dal soggetto interessato direttamente dal sito ufficiale INPS.
Il pagamento decorre dall’ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, ma per ottenere ciò la domanda deve essere presentata entro i primi 8 giorni di disoccupazione.
Il pagamento avviene dal giorno successivo alla presentazione della domanda, se la richiesta viene effettuata dopo l’ottavo giorno successivo alla cessazione, ma entro i termini di legge.
Come presentare la domanda
Per richiedere la domanda basta accedere al sito dell’INPS e cliccare su “Sostegni, Sussidi e Indennità” poi su “Per disoccupati”.
Al portale si accede tramite la propria identità digitale, ovvero SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di secondo livello, CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o CIE (Carta di Identità Elettronica).
Da qui seguire il percorso “NASpI: indennità mensile di disoccupazione” cliccare su “Utilizza il servizio” e “Naspi” e conseguentemente “Nuova Procedura di invio domanda NASpI”.
Ecco le cifre
La durata e gli importi relativi al sussidio della Naspi variano in relazione al lavoratore e alle retribuzioni medie degli ultimi 4 anni.
Ad esempio, se la retribuzione media è pari o inferiore a 1.352,19 euro spetta, il 75% di tale importo, se è superiore oltre al 75% a cui si aggiunge il 25% della differenza della media ottenuta e 1.352,19 euro.
Ma attenzione perché l’importo mensile non potrà superare i 1.470,99 euro.
L’importo verrà erogato in maniera per i primi 5 mesi e dal sesto mese in poi si riduce del 3% ogni mese, mentre per coloro che hanno oltre i 55 la diminuzione scatterà a partire dall’ottavo mese.