Nella nuova legge di bilancio 2025 ci sono importanti novità che riguardano la NASpI, l’indennità di disoccupazione.
Secondo la nuova norma, a partire dal 1° gennaio del 2025, il lavoratore che presenta dimissioni volontaria e accetta una nuova offerta di lavoro, ma nei 12 mesi successivi viene assunto e licenziato dalla seconda azienda prima ancora di maturare 13 settimane di contributi, non avrà diritto alla NASpI.
Si riporta a titolo esemplificativo quanto scritto dalla circolare n.3 dell’INPS:
«Si supponga che un lavoratore, dopo un periodo di occupazione presso l’azienda a), cessi il rapporto di lavoro a tempo indeterminato per dimissioni volontarie in data 15 febbraio 2025 e si rioccupi il 10 marzo 2025 presso un nuovo datore di lavoro che, tuttavia, lo licenzia il 10 aprile 2025, per giustificato motivo oggettivo. In relazione alla novella legislativa, il lavoratore, non avendo maturato il requisito contributivo delle 13 settimane tra i due eventi, non può accedere alla NASpI. Laddove, invece, il licenziamento intervenga il 10 luglio 2025, essendosi concretizzato il requisito contributivo delle 13 settimane tra i due eventi, il medesimo lavoratore può fruire della NASpI».
Questa normativa non si applica nei seguenti casi:
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