Bonus barriere architettoniche, ammesse alla detrazione anche le imprese

Bonus barriere architettoniche, ammesse alla detrazione anche le imprese

24 Settembre 2022 Off Di Redazione

Bonus barriere architettoniche: ammesse alla detrazione anche le imprese. La detrazione del 75% delle spese sostenute per la rimozione delle barriere architettoniche spetta anche alle imprese per gli interventi realizzati sugli immobili di loro proprietà concessi in locazione.

È questa la conclusione a cui è arrivata l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 444 del 6 settembre 2022, precisando che la normativa non individua i soggetti beneficiari della detrazione, ma si limita a riconoscere il beneficio agli edifici esistenti, senza ulteriori specificazioni.

Ricordiamo, innanzitutto, che il bonus per l’eliminazione delle barriere architettoniche, consiste in una detrazione del 75%, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 necessarie a realizzare delle opere di abbattimento e il superamento delle barriere architettoniche per immobili già esistenti.

L’Agenzia delle entrate ha spiegato che la normativa che regola il bonus 75% non prevedendo particolari vincoli può essere applicata anche nei confronti di società possono che potranno beneficiare del credito d’imposta per gli interventi realizzati sugli immobili posseduti o detenuti, a prescindere che si tratti di beni strumentali o patrimoniali.

La società, proprietaria di immobili classificati come strumentali, anche se non li utilizza direttamente ma li concede in locazione, potrà ugualmente usufruire della detrazione 75%. In questo caso però il beneficio della detrazione spetta anche al conduttore (e non al proprietario dell’immobile) che ha sostenuto le spese per i medesimi interventi, a patto che abbia un regolare contratto di affitto e il consenso del proprietario.

Il Fisco precisa, comunque, che tutti i lavori svolti devono rispettare i requisiti previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 236 del 14 giugno 1989, ovvero devono risultare soddisfatti i criteri di accessibilità, adattabilità e visitabilità.