Sanzioni e rate contributi INPS 2022, aumento tassi di interesse

Sanzioni e rate contributi INPS 2022, aumento tassi di interesse

24 Settembre 2022 Off Di Redazione

Sanzioni e rate contributi INPS 2022: da settembre nuovo aumento dei tassi d’interesse. A partire dal 14 settembre 2022 aumentano ancora i tassi di interesse per il pagamento delle sanzioni civili e delle rate dei contributi INPS.
Lo comunica l’INPS tramite la circolare n. 100 del 12 settembre 2022, con la quale comunica il nuovo aggiornamento dei tassi di interesse che si applicano ai contributi dovuti agli Enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie per l’anno in corso e alle relative sanzioni civili.

La rideterminazione arriva dopo la nuova decisione di politica monetaria da parte della Banca Centrale Europea (BCE), in sostituzione dell’aggiornamento dello scorso 27 luglio, di cui l’INPS aveva dato notizia con la circolare n. 98 del 29 agosto 2022. La rideterminazione deriva dalla nuova decisione di politica monetaria dell’8 settembre per cui la Banca Centrale Europea (BCE) ha fissato all’1,25 per cento il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema, modificando quella del 27 luglio 2022 che lo fissava allo 0,50 per cento.

Pertanto, a partire dal 14 settembre 2022, il tasso di interesse per dilazione o differimento e quello per la definizione delle sanzioni civili sono rideterminati nel modo seguente: • interesse al 7,25 per cento per il pagamento a rate o differito dei contributi INPS; • interesse al 6,75 per cento per determinare la misura delle sanzioni civili.
L’INPS sottolinea che, per quanto riguarda il pagamento a rate dei contributi, i piani di ammortamento già emessi e notificati sulla base del tasso precedente non subiranno variazioni. Nell’ipotesi di differimento, il tasso di interesse aggiornato sarà applicato a partire dalla contribuzione relativa ad agosto 2022. Per quanto riguarda l’ipotesi di procedure concorsuali, l’INPS specifica come le sanzioni civili possano essere ridotte a un tasso annuo non inferiore a quello degli interessi legali, purché siano pagati integralmente tutti i contributi e le spese.

Esonero contributivo in favore dei lavoratori dipendenti: le novità del decreto Aiuti Bis. La riduzione dello 0,8 per cento a carico dei lavoratori è riconosciuta esclusivamente sulla quota dei contributi IVS a carico dei lavoratori, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima. Laddove la retribuzione mensile dovesse superato tale limite, non spetterà alcuna riduzione della quota a carico del lavoratore. Pertanto, se il lavoratore in un singolo mese percepisce una retribuzione di importo superiore a 2.692 euro lordi, per quel mese non avrà diritto al beneficio. L’esonero trova concretamente applicazione sulla retribuzione lorda del lavoratore.

Rapporti di lavoro esclusi. Restano esclusi dal beneficio, come espressamente previsto dalla norma, i rapporti di lavoro domestico, in relazione ai quali il quadro normativo in vigore già prevede l’applicazione di aliquote previdenziali in misura ridotta rispetto a quella ordinaria. Quali sono i lavoratori interessati. Sotto il profilo soggettivo, l’esonero è rivolto a tutti i rapporti di lavoro dipendente, fatta eccezione per i rapporti di lavoro domestico, purché venga rispettata la soglia massima della retribuzione mensile. Possono accedere al beneficio tutti i lavoratori dipendenti di datori di lavoro, pubblici e privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore.

Sono inclusi nell’ambito di applicazione della misura agevolata anche i rapporti di apprendistato, sempre nel rispetto della soglia limite di retribuzione mensile pari a 2.692 euro. La misura agevolata trova applicazione per i periodi di paga dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, con una percentuale di decontribuzione differenziata come segue:
• Dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2022: riduzione pari allo 0,80%; • Dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022: riduzione pari al 2%.

Maggiorazione del rateo di tredicesima. La norma prevede espressamente che l’importo mensile di 2.692 euro debba essere maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima. Sarà, quindi, riconosciuta la riduzione della quota a carico del lavoratore nella misura pari a 0,8 punti percentuali, nel mese di competenza di dicembre 2022, sia sulla retribuzione corrisposta nel mese, laddove inferiore o uguale al limite di 2.692 euro, sia sull’importo della tredicesima mensilità corrisposta nel medesimo mese, laddove inferiore o uguale a 2.692 euro.

Laddove, invece, i ratei di mensilità aggiuntiva vengano erogati nei singoli mesi, fermo restando che la retribuzione lorda (imponibile ai fini previdenziali, al netto dei ratei di mensilità aggiuntiva corrisposti nel mese) sia inferiore o uguale al limite di 2.692 euro, sarà possibile accedere alla riduzione in trattazione anche sui ratei di tredicesima, qualora l’importo dei suddetti ratei non superi nel mese di erogazione l’importo di 224 euro (pari all’importo di 2.692 euro/12). Incremento della riduzione: Applicazione dell’esonero. Ad oggi non è stato ancora possibile dare attuazione alla maggiorazione della riduzione, in quanto siamo ancora in attesa di istruzioni operative da parte dell’Inps, non appena saranno disponibili, si procederà con il recupero delle somme dovute al lavoratore a decorrere dal mese di luglio 2022.

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