Quattordicesima a chi spetta e quando

Quattordicesima a chi spetta e quando

18 Luglio 2022 0 Di Redazione

Quattordicesima mensilità: domande frequenti. La quattordicesima è una mensilità aggiuntiva della retribuzione e viene erogata, se prevista dal contratto collettivo applicato, nel mese di giugno o nel mese di luglio di ogni anno. Non tutti i lavoratori dipendenti ne hanno diritto, occorre sempre fare riferimento al proprio contratto applicato, che può disciplinare o meno questo istituto. A titolo esemplificativo i Contratti Collettivi che prevedono l’erogazione della quattordicesima sono:

Se la quattordicesima è prevista nel Contratto Collettivo, ne hanno diritto tutti i lavoratori subordinati assunti presso l’azienda, siano essi contrattualizzati a tempo indeterminato, determinato, in apprendistato, a tempo pieno o a tempo parziale. Spetta anche ai lavoratori assunti con contratto intermittente (a chiamata), ma in genere in questo caso, la quattordicesima è pagata direttamente in aggiunta alla quota di retribuzione
oraria. Non spetta, invece, per i collaboratori coordinati e continuativi.

Per i rapporti di lavoro part time, il rateo di quattordicesima è riproporzionato al minor orario prestato dal lavoratore. CCNL del settore terziario e del commercio; CCNL del settore turismo; CCNL del settore alimentare; CCNL del settore degli autotrasporti e logistica. Quanto spetta: La quattordicesima matura in ratei mensili, un rateo per ogni mese di lavoro prestato. Per poter maturare un rateo è necessario che il dipendente lavori per almeno 15 giorni nel mese.

Esempi: se il lavoratore viene assunto il 13 di maggio, lavorando per quel mese dal 13 al 31 maggio e quindi per più di 15 giorni nel mese di riferimento, avrà diritto ad un rateo pieno. Non Spetta ➔ Se il lavoratore viene assunto il 17 di maggio, lavorando per quel mese dal 17 al 31 maggio e quindi per meno di 15 giorni nel mese di riferimento, non avrà diritto a nessun rateo, ma inizierà a maturarlo dal mese successivo.

Non Spetta ➔ Se il lavoratore cessa il suo rapporto di lavoro il 13 di maggio, lavorando per quel mese dal 1 al 13 maggio e quindi per meno di 15 giorni nel mese di riferimento, non avrà diritto a nessun rateo. Spetta ➔ Se il lavoratore cessa il suo rapporto di lavoro 17 di maggio, lavorando per quel mese dal 1 al 17 maggio e quindi per più di 15 giorni nel mese di riferimento, avrà diritto ad un rateo pieno.

Come si calcola la quattordicesima: La base di calcolo dei ratei di quattordicesima è la retribuzione fissa, che si trova nell’intestazione del prospetto paga, individuata sotto le voci: → Paga base → Contingenza → Edr → Terzo elemento → Superminimo → Indennità previste dal contratto. La somma di queste voci, formano la retribuzione base, da cui partire per poter calcolare l’ammontare della quattordicesima. Identificata la retribuzione di base, sarà sufficiente dividerla per 12 e moltiplicarla per i ratei di quattordicesima spettanti; Paga base/12*n.di ratei maturati.

Per gli operai pagati ad ore, la retribuzione base e quindi la quattordicesima, potrebbe essere espressa in ore, in questo caso, per capire a quanto ammonta la propria quattordicesima occorre conoscere il divisore orario del proprio Contrato Collettivo. Esempio: Se un operaio, con divisore orario pari a 168, così come previsto dal suo CCNL, è stato assunto il 1° marzo, ha maturato fino a giugno 4 ratei di quattordicesima, per capire a quante ore di quattordicesima ha diritto, dovrà fare riferimento a questo calcolo: 173/12*4=57,66 ore retribuite a titolo di quattordicesima.

Perché la quattordicesima non corrisponde al netto di una normale retribuzione? Una delle domande più ricorrenti, in tema di quattordicesima, riguarda il netto percepito dal dipendente. Non sfugge, infatti, che nonostante si abbia diritto a 12 ratei pieni di quattordicesima, il netto in busta risulti essere decisamente inferiore rispetto a quello di una normale retribuzione, in presenza di determinate condizioni soggettive del lavoratore, vediamo perché.

Sulle retribuzioni aggiuntive, come la tredicesima e la quattordicesima, il lavoratore dipendente è tenuto a versare la contribuzione previdenziale a suo carico, generalmente il 9,19% dell’imponibile, decurtata, solo per l’anno 2022 dello 0,8%. Inoltre, sulle mensilità aggiuntive, non vengono applicate le detrazioni e non viene erogato il trattamento integrativo. Ne consegue che al lordo viene applicata la tassazione piena, senza alcuna detrazione fiscale, come invece accade con le retribuzioni da gennaio a dicembre.

Facciamo un esempio: Poniamo il caso di un dipendente con una paga base ordinaria pari a 1000,00 euro, assunto da oltre 12 mesi, con detrazioni per lavoro dipendente, residente a Roma. Rapportiamo il netto della retribuzione di giugno, con il netto della quattordicesima: Voci Retribuzione Giugno Quattordicesima Paga Base 1000,00.

Quattordicesima su Paga Base 1000,00. INPS carico dipendente (8,39%) 83,90 83,90; Imponibile Fiscale 916,10 916,10; Imposta Lorda (prev. Al 23%) 210,70 210,70; Detrazioni da lavoro dipendente 156,66; Imposta netta 54,04 210,70; Addizionale regionale 20,36 20,36; Addizionale comunale 14,14 14,14; Acconto Addizionale comunale 4,2 4,2; Trattamento Integrativo (1200/365*30) 98,63; Netto in busta 921,99; 666,70 La tassazione riferita alla quattordicesima, calcolata in busta paga sul reddito presunto, sarà in ogni caso oggetto di conguaglio fiscale alla fine anno, dove sarà possibile calcolare le detrazioni spettanti e la tassazione dovuta su un reddito di riferimento. In sede di conguaglio, nel caso in cui il lavoratore avrà versato più tasse di quelle dovute, sarà possibile recuperarle.

È possibile pagare la quattordicesima in ratei mensili: Di norma il CCNL prevede il pagamento delle retribuzioni aggiuntive differite (tredicesima e
quattordicesima) con specifiche scadenze ed in unica soluzione. Tuttavia, non si può escludere che, a fronte di accordo individuale o aziendale, il datore di lavoro possa pagare, la tredicesima e la quattordicesima, in modo frazionato in ragione di un dodicesimo al mese, trattandosi in questo caso di una condizione di miglior favore accordabile al lavoratore.