Lavoratori stranieri assunzioni più veloci senza attendere il visto d’ingresso

Lavoratori stranieri assunzioni più veloci senza attendere il visto d’ingresso

19 Luglio 2022 0 Di Redazione

Flussi lavoratori stranieri: rilascio semplificato del nulla-osta al lavoro, assunzioni più veloci senza attendere il visto d’ingresso. Gli stranieri che risultano presenti in Italia al 1° maggio 2022 potranno essere subito assunti, una volta ricevuto il nulla-osta dal datore di lavoro che ne ha fatto richiesta, senza attendere il visto d’ingresso, seppur nel rispetto dei limiti quantitativi previsti dal decreto Flussi. E’ una delle novità previste dal Titolo III (articoli 42 – 45) del D.L. n. 73/2022 (c.d. “Decreto Semplificazioni”), per accelerare le procedure per l’assunzione.

I controlli e le verifiche per il nulla osta potranno essere effettuati anche dopo l’inizio dell’attività lavorativa. L’esito negativo della verifica comporta la risoluzione del rapporto di lavoro. Per le annualità 2021 e 2022 la verifica di alcuni requisiti è affidata ai professionisti (Consulenti del lavoro) e alle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale alle quali il datore di lavoro aderisce. e, quindi, non più all’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL).

All’INL, ai sensi del comma 6 dell’art. 44 del D.L. n. 73/2022, resta in ogni caso la possibilità, in collaborazione con l’Agenzia delle entrate, di effettuare controlli a campione per verificare il rispetto dei requisiti e delle procedure previste. Lo ribadisce l’Ispettorato stesso nel comunicato stampa del 23 giugno 2022. Il termine per il rilascio del nulla osta al lavoro subordinato viene perciò portato, dal 22 giugno 2022, da 60 a 30 giorni decorrenti dalla ricezione delle domande, limitatamente ai lavoratori rientranti nel decreto flussi 2021.

Confermata, inoltre, l’applicazione del silenzio assenso per i lavoratori stagionali oggetto di autorizzazione nei cinque anni precedenti presso lo stesso datore di lavoro, fermo restando il rispetto, da parte del lavoratore, delle condizioni indicate in tale precedente permesso di soggiorno. Per consultare il testo degli articoli 42-45 del D.L. n. 73/2022.